Consulenza legale curata dalla Dr.a Nicoletta Valente
Praticante forense presso il tribunale di Brindisi





La mediazione prima di tutto

Il nuovo istituto della mediazione secondo il D.Lgs. 28/2010

 

Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, rappresenza l’ennesimo tentativo del legislatore di risolvere il problema del “sovraffolamento” delle aule giudiziarie, attraverso la via alternativa della mediazione (A.D.R. acronimo di Alternative Dispute Resolution). Le disposizioni in parola sono attuazione dell’art. 60 della Legge 69/2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Dal 20 marzo del 2010 gli avvocati sono obbligati a dare informativa al cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, circa la possibilità di utilizzare per la risoluzione delle controversie civili e commerciali sottoposte alla propria consulenza, la via della mediazione. Il legislatore impone tale obbligo pena l’annullabilità del mandato professionale eventualmente conferito. L’informativa deve essere data all’assistito in maniera chiara e per iscritto, a mezzo doppia sottoscrizione (quella del cliente e quella dell’avvocato) di un documento attestante l’avvenuta comunicazione prescritta. Il Consiglio Nazionale Forense ha già divulgato un modello di comunicazione da utilizzarsi.
Nel merito il D.Lgs. 28/2010, agli artt. 4 e 5, prescrive quanto segue:
1. l’avvocato deve avvisare il cliente che è possibile ricorrere alla mediazione per fini conciliativi, seguendo il procedimento ivi descritto, per evitare di intraprendere azioni giudiziarie;
2. tale comunicazione deve essere data per iscritto, infatti il cliente deve sottoscrivere un modulo di informativa, che verrà consegnato dal professionista al momento del conferimento dell’incarico;
3. l’avvocato è tenuto ad allegare tale documento agli atti introduttivi di causa. Se il Giudice adito dovesse accertare che l’informativa non è stata firmata dal cliente, potrà disporre l’annullabilità del mandato professionale.
Quali sono le materie oggetto di questo nuovo intervento normativo? Il decreto legislativo parla di controversie civili e commerciali. C’è da specificare che il professionista deve informare obbligatoriamente gli assistiti della possibilità di addivenire alla conciliazione, qualsiasi sia la materia del contendere; però per alcune controversie specificatamente indicate, in cui il contenzioso è particolarmente elevato, la norma parla di obbligatorietà della fase conciliativa, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, il procedimento di conciliazione deve esperirsi necessariamente, prima di adire l’autorità giudiziaria. Suscita perplessità l’esclusione da questo elenco, del settore consumatori, che più di altri avrebbe potuto giovarsi del nuovo istituto.
Per opportuna precisazione, la mediazione diventerà obbligatoria, per queste materie, a decorrere dal marzo del 2011, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in analisi.
Gli articoli 17 e 20 del D. Lgs. riconoscono agevolazioni fiscali a favore delle parti che facciano ricorso alla mediazione; anche tale facilitazione deve essere oggetto di opportuna comunicazione al cliente.
Un ulteriore particolarità della mediazione descritta nel citato D.Lgs. 28/2010 degna di nota è quella della durata del procedimento, che, privo di formalità, è stimabile in 4 mesi; tempistica sicuramente concorrenziale rispetto a quanto accade nel processo civile.
Inutile negare che la disposizione ora descritta non ha trovato il pieno appoggio della classe forense, che denuncia ipotesi di incostituzionalità, prima fra tutti l’obbligo della mediazione che potrebbe ravvisare un’ indebita limitazione alla libertà di adire il giudice. I dati più recenti sulle conciliazioni, fanno però ben sperare sul successo che avrà questo restyling della mediazione, se messo a confronto con un’ altra conciliazione, quella del lavoro, mai decollata.







Mancata promulgazione del d.d.l. lavoro


Per opportuna informazione dei lettori, occorre precisare che il DDL lavoro, di cui si aspettava la pubblicazione in G.U., non ha passato il vaglio del Presidente della Repubblica, il quale, per la prima volta nella legislatura, ha esercitato il potere conferito dall’art. 74 della ns. Costituzione, rimandando la legge all’esame del Parlamento.
Il Capo dello Stato ha sollevato incertezze circa la costituzionalità di alcune norme del collegato lavoro, le stesse che avevano suscitato polemiche e malcontento tra opposizione e sindacati.
Il messaggio del Presidente Napolitano, pone l’accento sull’articolo 31, che non esclude l’inserimento di clausole compromissorie nei contratti individuali, al momento dell’assunzione, in cui è massima la posizione di debolezza del lavoratore. Preoccupa inoltre il generico rinvio a decisioni “secondo equità” che potrebbero malcelare un indebolimento delle tutele offerte dalla legge al lavoratore. Non pare sufficientemente garantista, la previsione della necessarietà dell’intervento delle Commissioni di Certificazione che dovranno accertare la volontà reale del lavoratore.
Staremo a vedere come il Parlamento recepirà il messaggio del Capo dello Stato, e quali modifiche apporterà alla norma in esame.

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D.d.l. 1167-b: il collegato lavoro passa l’esame del Senato, Si attende la pubblicazione in g.u.

 

In data 3 marzo 2010, il Senato ha approvato in via definitiva, dopo ben due anni di gestazione, il disegno di legge collegato sul lavoro.
Il lunghissimo iter parlamentare, servito per il vaglio della legge, non ha di certo placato polemiche e malcontento in ordine ad alcuni punti “scottanti” della norma.
Sindacati ed opposizione sono uniti in un giudizio negativo e denunciano l’incostituzionalità della legge.
La norma del collegato lavoro che ha creato maggior malcontento è l’art. 31 del ddl 1167-b, il quale introduce l’arbitrato come meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie di lavoro e che potrebbe rappresentare, ad avviso dei sindacati, un sistema per aggirare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che tutela il lavoratore contro il licenziamento illegittimo.
Veniamo all’analisi della odierna disciplina e delle modifiche apportate dal citato art. 31.
Oggi il lavoratore che voglia impugnare un licenziamento illegittimo o voglia contestare un qualsiasi altro addebito al datore di lavoro, deve esperire preventivo tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; vale a dire che, se prima non si tenta la conciliazione innanzi alla DPL, non si può intraprendere il ricorso giudiziale in Tribunale, pena la sospensione del processo. Il giudice infatti, dovrà concedere termine alle parti (60 giorni), affinchè queste provvedano ad effettuare il tentativo di conciliazione.
Il fine primario del momento conciliativo, è sicuramente quello di stimolare l’accordo tra le parti in lite disincentivando il ricorso all’azione giudiziale, ed evitando quindi, l’ingolfamento delle aule di tribunale. Questo meccanismo, ad oggi, non ha prodotto lo sperato effetto deflazionante. Il collegato lavoro, oggi, rende solo facoltativa e quindi del tutto eventuale, la procedura conciliativa, le parti quindi possono adire il giudice immediatamente.
Ridisegnando la prima sezione del codice di procedura civile dedicata al processo del lavoro (abrogazione degli artt. 410bis e 412bis; modifica degli artt. 410, 411,412,412ter, 412quater) il collegato lavoro, introduce una pluralità di altri mezzi di composizione della vertenza lavorativa, che dovrebbero stimolare la bonaria risoluzione della controversia, senza ricorso al giudice.
Primo esempio: rivolgendosi alle commissioni conciliative come costituite ed operanti in base ai nuovi artt. 410 e 411cpc, che convocano le parti personalmente, (previo scambio di scritti difensivi) che tentano la conciliazione; ove non riesca, ed è questa la vera novità, sottopongo alle parti una proposta transattiva. Se la proposta di bonaria definizione della controversia non viene accolta dai contraenti, senza adeguata motivazione, il giudice nel processo successivamente instaurato, dovrà tenerne conto al momento della decisione.
Anche il giudice, in base al rinnovato art. 420 cpc, non si limiterà più a tentare nuovamente la conciliazione, ma sottoporrà fattivamente alle parti una proposta transattiva, che se rifiutata senza giustificato motivo, sarà oggetto di valutazione in fase di giudizio.
Il nuovo art. 412quater , peraltro, prevede la possibilità di rivolgersi direttamente ad un collegio arbitrale costituito da un membro per il datore di lavoro ed un membro a rappresentanza del lavoratore; oltre che ad un ulteriore componente, nella funzione di presidente, scelto di comune accordo tra le parti.
Il presidente del collegio arbitrale, che deciderà definitivamente la controversia al posto del giudice, sarà scelto tra avvocati cassazionisti ovvero professori universitari.
La parte della norma che ha destato più polemiche, è relativa al ricoscimento del potere del collegio arbitrale, di decidere secondo equità, cioè nel rispetto soltanto dei principi generali del nostro ordinamento giuridico: rimarrebbero fuori, per esempio, le disposizioni di legge e dei contratti collettivi inderogabili. Fra l’altro la decisione arbitrale è impugnabile solo per vizi meramente procedurali, non per il merito della decisione (art. 808ter cpc).
Sicuramente il meccanismo predisposto dal ddl lavoro, ha spunti di analisi positivi, come la determinazione delle precise tempistiche che il collegio deve rispettare per arrivare alla decisione, più celeri di una vertenza lavorativa in tribunale; così come la predeterminazione ed il contenimento delle spese procedurali (al presidente è dovuto, quale compenso, una somma pari al 2% del valore della causa, mentre al membro scelto da ogni singola parte, spetta l’1% del valore della causa).
Il collegato lavoro, prevede anche che, lavoratore e datore di lavoro, possano introdurre delle clausole compromissorie nel contratto individuale di lavoro, che rimandino alla risoluzione di eventuali controversie tramite l’arbitrato irrituale, quindi escludendo il giudizio in tribunale. Tale clausola compromissoria deve essere certificata dalle commissioni di certificazione (Legge Biagi) una volta accertata l’effettiva volontà manifestata dalle parti. Inoltre si potranno inserire clausole compromissorie nel contratto individuale di lavoro, solo se previsto dai contratti collettivi applicati.
I sindacati sono spinti ad intervenire sull’argomento, per gestire nella piena tutela del lavoratore questi nuovi strumenti a disposizione. Riconoscere la possibilità di introdurre le sopra descritte clausole compromissorie che evitano il ricorso al giudice nelle controversie di lavoro, in favore dell’arbitrato, proprio nel momento dell’assunzione, in cui il lavoratore è la parte contrattuale più debole, sicuramente pone problemi circa la libertà con cui il lavoratore accetta tale limitazione.
Le parti sociali hanno 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del ddl lavoro, per regolamentare in materia, diversamente sarà il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, a dettare le modalità per la piena operatività della norma ora descritta.
Il 15 marzo, CISL, UIL UGL (ed altre sigle sindacali ad esclusione della CGIL) hanno sottoscritto in Ministero una dichiarazione comune in cui si dicono pronte all’accordo interconfederale sull’arbitrato, riconscendolo utile strumento per la tempestiva soluzione delle controversie in materia di lavoro, ma pongono un blocco immediato: le clausole compromissorie apposte al momento dell’assunzione non potranno riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il Ministro Sacconi ha accolto con favore la pronuncia, dichiarandosi disponibile a rispettare il vincolo sindacale.
Sono quindi in mano alle parti sociali le nuove regole sul lavoro.

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La “class action” nel sistema giuridico italiano

Di recente la modifica dell'art. 140 bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), che finalmente riconosce spazio nel ns. ordinamento giuridico, all'azione legale denominata "class action" ovvero azione collettiva.
Con l'espressione "class action" ci si riferisce all'azione legale che un consumatore/utente, ovvero una associazione di consumatori, può proporre, per il risarcimento del danno causato da uno stesso fatto illegittimo.
In Italia (a differenza di altri paesi europei come Grecia e Portogallo) la genesi che ha portato questo istituto di origine nordamericana, sui tavoli dei nostri tribunali, è stata lunga e difficoltosa. Fu, infatti, la Legge Finanziaria del 2008 (L.244/2007) a prevedere la legittimazione attiva a favore delle organizzazioni di consumatori, per instaurare un processo di tutela collettiva risarcitoria. Sebbene le disposizioni normative relative all’azione collettiva sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° Luglio 2008, la norma subì ben due slittamenti: prima al 1° gennaio 2009, poi al 1° luglio 2009. Infine l’art. 140 bis, dopo una profonda modifica, entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Perchè le organizzazioni dei consumatori si sono tanto battute a favore di questo strumento legale? L’esigenza da tutelare è che il singolo consumatore, leso da condotte o pratiche commerciali scorrette (per un prodotto difettoso oppure per delle opzioni contrattuali non richieste) rinunci a difendere il proprio diritto, data l’esiguità economica del danno subito, a confronto dell’ ingente costo di un’azione legale. Proprio per colmare questo divario, la class action, posta in essere collettivamente, ripartisce i costi tra più consumatori accomunati da uno stesso ed omogeneo danno subito.
La modifica che il Governo Berlusconi ha compiuto sul citato articolo 140bis, riguarda la legittimazione ad agire. Nella precedente versione, l’azione collettiva veniva attivata solo dalle associazioni di consumatori ovvero comitati di cittadini adeguatamente rappresentative degli interessi fatti valere. Oggi invece tale legittimazione passa al singolo cittadino, che dovrà farsi assistere da un avvocato ed intraprendere autonomamente il procedimento giudiziario. Tutti gli altri consumatori interessati potranno aderire all’azione già promossa, senza ministero di altro difensore (ovviamente ciò comporterà la rinuncia ad agire singolarmente per la tutela del medesimo interesse).
In breve il procedimento: Il giudice adito con atto di citazione (Tribunale Ordinario), avrà l’onere, una volta dichiarata ammissibile -con ordinanza- l’azione collettiva, di fissare le modalità per dare opportuna pubblicità al procedimento, onde consentire la tempestiva adesione degli altri interessati. Dalla scadenza del termine fissato per eseguire la pubblicità, inizia a decorrere il termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare le adesioni.
La sentenza che il giudice pronuncerà in seguito all’azione promossa dal singolo consumatore, spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutti gli aderenti successivamente intervenuti.
Le associazioni dei consumatori, all’indomani della riforma della normativa citata, hanno manifestato molteplici perplessità circa l’operatività che l’azione collettiva difatto avrà. Ci si domanda se effettivamente saranno molti i consumatori/cittadini che intraprenderanno autonomamente un’azione giudiziaria, sopportando in prima istanza le spese di un legale e di un processo, a cui solo successivamente ed eventualmente, potranno aggiungersi altri soggetti.
Ad avviso di chi scrive, solo dopo una sperimentazione “in aula” potranno darsi giudizi e valutare le denunciate inefficienze della normativa.








FINALMENTE CHIAREZZA SULLA QUESTIONE AUTOVELOX

E' datata 14 agosto 2009 la circolare del Ministero dell'Interno che detta le direttive da seguire per gli organi di Polizia Stradale in relazione all'uso delle strumentazioni automatiche per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada (di seguito C.d.S.) in tema di limiti di velocità. Si potrebbe parlare di un vero e proprio Codice dell'Autovelox, posto che l'intento del Ministero è quello di porre chiarezza ed uniformare tutte le norme legislative, le circolari ed i pareri ministeriali, susseguitesi nel tempo, spesso in modo contraddittorio, in materia di limiti di velocità.
Senza entrare nel dettaglio di troppi tecnicismi, darò una breve indicazione delle specificazioni operate dal Ministero, su cui l'utente deve porre attenzione, nel caso gli venga notificato un verbale per eccesso di velocità.
Occorre rilevare innanzitutto che la strumentazione utilizzabile dagli organi preposti al controllo, è sia quella fissa che mobile. La prima specie riguarda gli apparecchi stabilmente posizionati in luoghi scelti per l'alta sinistrosità ovvero per particolari criticità. Le strumentazioni fisse ed automatiche, però, rappresentano un'eccezione. Gli organi di controllo dovranno, infatti, utilizzare sistemi mobili di rilevamento della velocità, cioè strumenti installati di volta in volta con la presenza ed il controllo di operatori di polizia.
Tutte le apparecchiature, che siano fisse ovvero mobili, devono essere sottoposte ad approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente al manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchio stesso; ugualmente sottoposto ad approvazione del Ministero.
Le attività di controllo cui le apparecchiature devono essere sottoposte, sono quelle indicate dal manuale d’uso del costruttore e devono essere compiute con cadenza almeno annuale. A tale controllo può essere autorizzato il costruttore stesso, se risponde a requisiti di certificazione ISO 9001, ovvero dovranno provvedervi i Centri di Taratura all’uopo accreditati.
Il legislatore ha inteso riconoscere una percentuale di tolleranza sulla violazione rilevata del 5% in favore del trasgressore, con un minimo di 5 km/h.
Particolare attenzione riveste la fase dell’accertamento della violazione. Nella circolare appare chiara la volontà di evitare qualsivoglia contestazione, ravvisabile nella specificazione che le apparecchiature di rilevazione devono sempre e comunque rimanere nella completa disponibilità dei Comandi di Polizia. Pertanto nessuna attività di accertamento può essere demandata a terzi, pena la nullità dell’accertamento stesso. Quindi, seppur gli strumenti possono essere concessi in leasing, comodato d’uso o locazione al Comando di Polizia, la gestione diretta degli stessi deve essere esclusiva dell’organo di polizia, che deve provvedere all’installazione/verifica delle funzionalità/controllo del funzionamento dell’apparecchio di tipo mobile; nonchè verificare la funzionalità/controllare il regolare funzionamento/provvedere all’attivazione e disattivazione anche a distanza, per gli apparecchi di tipo fisso.
Emblematica è la precisazione relativa ai compensi da riconoscere ai privati che concedono in leasing o locazione gli apparecchi, ovvero che svolgono altri servizi accessori. Il compenso andrà a misurarsi in rapporto al costo delle operazioni effettuate, e mai in funzione delle sanzioni eventualmente riscosse.
Quali operazioni possono essere demandate ai privati? Solo quelle meramente manuali e complemetari (ad esempio la sostituzione dei rullini ovvero lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi); esclusa ogni attività di controllo ed accertamento.
Diversamente, tutte le operazioni relative all'emanazione dei verbali, la loro sottoscrizione e la convalida delle immagini prodotte dallo strumento, sono di competenza degli organi di polizia. Anche nella fase dello sviluppo dei fotogrammi, il Ministero ribadisce la necessità della presenza di un agente di polizia, ove tale attività sia demandata ad un laboratorio privato.
Quanto alla segnaletica stradale relativa alle postazioni di controllo, la circolare ministeriale precisa che le postazioni (sia fisse che mobili) devono essere preventivamente segnalate e ben visibili agli utenti, onde garantire la massima trasparenza dell'azione di controllo degli organi di polizia (pertanto non saranno più legittimate le pattuglie nascoste).
Alcune precisazioni:
1. la segnaletica stradale di avviso deve essere posta ad una distanza adeguata (non è specificata quale) tale da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità di marcia prevista sul tratto di strada interessato; tra la segnaletica e la postazione di controllo non devono intercorrere più di 4 km;
2. per le postazioni mobili possono utilizzarsi segnali collocati in modo permanente sulla strada, solo nel caso in cui il tratto stradale sia interessato da controlli in maniera sistematica.
Importantissimo: le postazioni fisse in modalità automatica (quindi senza la presenza di un operatore di polizia), possono utilizzarsi solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ovvero su tratti di strada appositamente individuati da atto prefettizio. Invece, gli strumenti di misurazione mobili, quindi adoperati alla presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane, solo che, se sono utilizzati su autostrade è sempre ammessa la contestazione differita della violazione; se invece impiegati su strade urbane, la contestazione differita si potrà fare solo ove, per le caratteristiche tecniche dello strumento, si può accertare la velocità solo dopo che il veicolo è transitato, ovvero se non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile. Regola generale è che, ove possibile, il veicolo deve essere fermato per la contestazione immediata della infrazione. In caso di impossibilità, il verbale differito dovrà indicare in modo preciso i motivi della mancata contestazione.







L'OMBUDSMAN BANCARIO:
IL SISTEMA DI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN AMBITO BANCARIO

Ritengo utile segnalare ai lettori l'esistenza del difensore civico bancario, propriamente detto Ombudsman bancario (oggi anche detto Giurì bancario), con funzione conciliativa stragiudiziale, nelle controversie tra i clienti e le banche e/o intermediari finanziari.
L'Ombudsman bancario discende dalla figura del difensore civico creato in Svezia nel 1809, con il ruolo di vigilanza sull'operato della Pubblica Amministrazione, per conto del cittadino. Il suo nome letteralmente significa "uomo che funge da tramite".
E' nel 1993 che, a seguito di una circolare dell'ABI (associazione bancaria italiana) e di un accordo interbancario, nasce anche in Italia questo organo giudicante dei reclami presentati dai clienti contro le banche.
Contrariamente a quanto il nome possa indurre a pensare, l'Ombudsman bancario non è un individuo singolo, ma un organismo collegiale composto da 5 membri: un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e altri quatto membri scelti tra avvocati e commercialisti, rispettando precisi criteri di rappresentanza delle associazioni dei clienti (Confcommercio, Confagricoltura, Confesercenti...) e dell'ABI.
Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman bancario in alternativa alla via giudiziale, dopo aver rivolto il proprio reclamo direttamente alla banca. Ove ricevesse una risposta negativa ovvero non soddisfacente, l'utente può rivolgere le proprie pretese all'Ombudsman, il quale deciderà in breve tempo, ed in maniera non vincolante (il cittadino può comunque, se non ritiene giusta la decisione del difensore civico, adire le vie legali ordinarie).
Per quali questioni si può chiedere l'intervento dell'Ombudsman? L'organo in questione è competente a decidere le controversie sorte in merito a servizi ed attività di investimento compiute dalle banche, nei seguenti casi:
• senza limiti di valore, se il cliente non richiede una somma di denaro, ma solo il riconoscimento di un diritto/obbligo;
• entro il limite di €100.000,00 nel caso il cliente richieda una somma di denaro a titolo risarcitorio;
• deve essere presentato prima il reclamo alla propria banca, e non deve essere trascorso più di un anno da tale presentazione;
Non si possono richiedere pronunce al Giurì Bancario, se la controversia è già all'esame di un arbitro ovvero di un giudice ordinario, oppure se è in corso una conciliazione tra cliente e banca (fermo restando che se la conciliazione non si raggiunge, può comunque, dopo, adirsi il Giurì).
Quanto alla procedura, il ricorso all'Ombudsman và fatto utilizzando il modulo che allego, ed inoltrato a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo: Conciliatore Bancario Finanziario- Ombudsman Giurì Bancario, via delle Botteghe Oscure, 54 -00186 Roma, ovvero scrivendo una e-mail all'indirizzo: segreteria@ombudsmanbancario.it.
L'Ombudsman decide della controversia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che non ritenga necessaria l'integrazione della documentazione presentata dal cliente o dalla banca. La decisione è vincolante per la banca. Ove questa non si uniformasse alla decisione del Giurì, l'inadempienza viene resa pubblica a mezzo pubblicità su stampa nazionale, a spese dell'intermediario stesso.
Diversamente, la procedura è del tutto gratuita per il cliente, che deve accollarsi solo le spese postali. Ritengo conveniente per chi volesse utilizzare questa procedura, spedire quanto più materiale documentale in proprio possesso, in quanto il giudice decide sulla base dei documenti inoltrati dalle parti, e solo in alcuni casi ne richiede l'integrazione (ma non è obbligato).
Tengo a precisare che la procedura ora descritta non è riservata solo al cliente privato, ma anche il commerciante così come l'impresa possono utilizzare tale strumento alternativo.
Utili delucidazioni possono recuperarsi sul sito www.conciliatorebancario.it
Il sistema bancario italiano conosce comunque anche altri strumenti e procedure per consentire ai propri clienti di trovare soddisfazione ai propri reclami contro le banche, senza doversi necessariamente rivolgere ad un giudice, sempre nell'ottica della risoluzione conciliativa delle controversie.
Difatti esiste anche l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) , che decide in pochi mesi e con un contributo di soli €20,00 a carico del cliente, i reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari, come ad esempio reclami riguardanti conti correnti, mutui e prestiti personali (non operazioni ed attività di investimento).
Anche in questo caso, il cliente deve prima tentare di risolvere il problema direttamente con la banca; ed anche in questo caso, se il cliente non si ritiene soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi al giudice.
Indico il sito www.arbitrobancariofinanziario.it in cui, nella sezione dedicata alla esplicazione della procedura di ricorso, è possibile utilizzare un link denominato "percorso guidato" che aiuta a capire se il proprio reclamo può essere rivolto all'ABF.
Allego inoltre il modulo da compilarsi per il ricorso all'ABF in uno alle istruzioni di compilazione, comunque scaricabili dal sito indicato sopra.



Modulo
ricorso Ombdusman


Istruzioni arbitro bancario



Modulo
arbitro bancario





"UNA PIZZA IN FAMIGLIA"
Può il padre utilizzare il congedo parentale chiesto all'azienda per svolgere attività lavorativa nella pizzeria intestata alla moglie?

L'argomento è stato oggetto di analisi ed attenzione non soltanto da parte dei Giudici di merito, chiamati a risolvere le controversie sorte tra singolo lavoratore e datore di lavoro, ma anche da parte della Corte Costituzionale -supremo giudice delle leggi- e, non da ultimo, dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro n. 16207 del 16/06/2008).
Prendiamo ad esempio le ragioni di un padre lavoratore, il quale aveva utilizzato il periodo di astensione facoltativa dal lavoro (legge n. 53/2000; TU in materia D.Lgs. 151/2001) per gestire la pizzeria da asporto che la moglie aveva appena acquistato, e non per accudire la figlia di pochi anni d'età.
Il lavoratore, licenziato dalla azienda presso cui lavorava, impugnava il licenziamento richiedendo la reintegra nel posto di lavoro.
Il Tribunale di Monza, non riconosce legittimo il comportamento del lavoratore, ritenendo improprio l'utilizzo fatto del congedo parentale. La decisione viene impugnata in appello dal sig. M. , il quale, nel secondo grado di giudizio, trova soddisfazione delle proprie pretese. Ma la sentenza della Corte d'Appello viene ulteriormente impugnata dall'azienda e sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione.
Le tesi difensive contrapposte, trovano fondamento in una diversa e contrastante interpretazione dell'art. 32 del D.Lgs. 151 del 2001, che riconosce il diritto di astensione facoltativa dal posto di lavoro, nei primo otto anni di vita del bambino, sia alla madre lavoratrice che al padre lavoratore, per il sol fatto di farne richiesta al datore di lavoro. La norma descrive termini e procedure per richiedere il congedo parentale ma tace circa la descrizione dei casi, ovvero motivi (tipizzati) per i quali è possibile usufruire della sospensione dal lavoro, lasciando spazio a dubbi interpretativi.
Ritornando al nostro caso esplicativo, il padre sosteneva che l'unica condizione per il legittimo esercizio del diritto al congedo parentale è il suo collegamento con "esigenze organizzative della famiglia nei primi anni di vita del bambino", essendo irrilevante che egli svolgesse altra attività lavorativa (che comunque era quella di proprietà della moglie, successivamente impegnata nella cura della figlia), posto che ciò era necessario e comunque finalizzato al soddisfacimento di esigenze familiari. Pertanto, per il semplice presupposto dell'inoltro della richiesta di congedo all'azienda, il datore di lavoro non poteva sindacare l'operato del dipendente.
La decisione presa dalla Corte di Cassazione, appieno condivisibile, sconfuta tale posizione, ricollengandosi da un lato a concetti generali e prioritari nel nostro ordinamento giuridico, dall'altro alla ratio legis della norma sui congedi per maternità/paternità.
In primo luogo il diritto del padre lavoratore di chiedere il congedo parentale è si un diritto assoluto del dipendente nei confronti del datore di lavoro, ma, nel nostro sistema giuridico, anche i diritti assoluti trovano limite nelle posizioni soggettive dell'altro.
Nel nostro caso il lavoratore non poteva esercitare indiscriminatamente ed insindacabilmente il proprio diritto alla astensione dal lavoro, dovendo mantenere un comportamento di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, a cui è legato da un contratto di lavoro (a prestazioni corrispettive). L'esercizio di altra attività lavorativa contrasta con tale assunto, concretizzandosi in un abuso del dipendente.
Inoltre, spiega la Corte, la Legge n. 53/2000 ed il T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità -D.Lgs. 151/2001- hanno la funzione di incentivare la presenza della figura paterna nei primi anni di vita del bambino, onde consentire il pieno sviluppo della personalità del figlio. Pertanto il riconoscere che il congedo parentale accordato al padre può essere utilizzato per svolgere un'altra attività lavorativa, seppur a livello familiare, significa sviare la funzione primaria delle norme in esame, cioè consentire al padre di curarsi, esser vicino e partecipare alla formazione ed alla crescita del figlio. Questo ovviamente non può realizzarsi se il padre utilizza il periodo di astensione per svolgere un altro lavoro.




"VOLARE" ANCHE TRA I TANTI MEANDRI DELLE NORME CHE TUTELANO I VIAGGIATORI

A seguito del fallimento della compagnia aerea SKY Europe, moltissimi utenti si sono trovati in difficoltà anche nel solo reperire le informazioni utili alla gestione delle loro legittime richieste. Pertanto, in allegato, si forniscono i suggerimenti utili alla definizione delle pratiche.

Il modulo deve essere inviato con raccomandata ar alla compagnia a cui si chiede il rimborso delle spese subite a seguito del fallimento. Decorse 6 settimane dall'invio senza che la compagnia abbia dato risposta all'utente, ovvero abbia risposto in maniera non soddisfacente per quest'ultimo, lo stesso modulo va ricompilato e spedito questa volta direttamente all'Enac italia. Ovviamente nella compilazione e nel conteggio delle ulteriori spese sostenute, il cliente avrà cura di aggiungere non solo il costo del biglietto pagato ma non utilizzato, a seguito del fallimento, ma anche le ulteriori somme sborsate per nuovo biglietto pagato ad altra compagnia per il rientro, spese telefoniche, spese postali, compensazione economica del disagio subito, come da tariffa europea.




Modulo rimborso


Schema regolamento comunitario


Normativa europea





IL CO.RE.COM E LE CONTROVERSIE TRA GESTORI E UTENTI NEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE

Il CO.RE.COM PUGLIA (acronimo di Comitato Regionale per le Comunicazioni) quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione nel campo della comunicazione; è comunque organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tra le funzioni delegate al CO.RE.COM vi è quella relativa al tentativo di conciliazione nelle controversie insorte tra operatori di telecomunicazioni ed utenti. La procedura è completamente gratuita e viene ultimata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza dell'utente. Il consumatore che volesse contestare qualsiasi tipo di disservizio subito da parte di un gestore di telecomunicazioni (spese fatturate e non giustificate, distacco della linea telefonica, ritardo nella erogazione dei servizi richiesti, attribuzione di servizi non richiesti, etc.) può esperire tentativo di conciliazione presso il compentente comitato regionale per le comunicazioni, prima di iniziare una dispendiosa e probabilmente infruttuosa procedura giudiziaria. La funzione centrale della procedura che ora andrò a descrivere è proprio quella di consentire, almeno in prima istanza, la partecipazione attiva e diretta del consumatore a tutela dei propri diritti, senza bisogno di rappresentanti legali, con il notevole abbattimento dei relativi costi (stante la presenza sul territorio dell'organo giudicante e la gratuità del procedimento).
L'utente deve compilare il modulo UG, che ho allegato di seguito, in tutte le sue parti, in stampatello ed, a pena di inammissibilità, deve sottoscrivere il formulario (firma del titolare dell'utenza oggetto della conciliazione). Per le persone giuridiche, la sottoscrizione è quella del rappresentante legale, ovvero del rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il modello UG deve essere accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità dell'utente interessato, (in caso di persona giuridica dovrà allegarsi la visura camerale che identifichi il legale rappresentante). Non si dimentichi di allegare, inoltre, tutta la documentazione a corredo dell'istanza (Lettere, raccomandate, fotocopie di bollette, etc.). L'istanza così redatta, va consegnata all'Ufficio Corecom Puglia sito in Via Paolo Lembo 40/F - 70124 Bari, sia a mani, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per i clienti più "tecnologici" suggerisco l'invio a mezzo fax (080-5402529) ovvero tramite posta elettronica (conciliazionicorecom@consiglio.puglia.it). Ultimata questa fase iniziale, l'Ente conciliatore invierà al consumatore la comunicazione con la quale lo si invita a presentarsi presso la sede del Co.Re.Com Puglia, per esperire il tentativo di conciliazione. In tale sede, sarà presente un delegato conciliatore dell'Ente ed il procuratore legale della compagnia telefonica. Ognuna delle parti sarà tenuta ad esprimere la propria posizione e le richieste di cui si chiede soddisfazione. Il delegato conciliatore suggerisce un'ipotesi di accordo. L'utente e il gestore telefonico possono anche non accettare la conciliazione. Di tale incontro si redige verbale, che verrà consegnato ai presenti. In caso di impossibilità dell'intestatario dell'utenza a presentarsi personalmente all'incontro di conciliazione, questi potrà farsi sostituire da un terzo munito di delega corredata da fotocopia del documento di identità del delegante. Rimane ferma la possibilità per l'ntestatario di farsi rappresentare da un legale tramite procura alle liti. Nella ipotesi in cui l'operatore telefonico abbia sospeso il servizio, (pensiamo ad una bolletta contestata e non pagata ed al relativo blocco della linea telefonica) è possibile compilare il modello GU5 che da inizio al procedimento d'urgenza di riattivazione del servizio. Nella pendenza della lite, infatti, il Co.Re.Com intima alla compagnia telefonica di riattivare temporaneamente la linea, in tempi brevissimi ( entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione) ciò fino alla conclusione della procedura conciliativa. Per la compilazione del modello GU5 e la procedura che ne deriva, si richiama quanto detto per la presentazione dell'istanza a mezzo modello UG.




Formulario UG


Formulario GU5


Modello delega


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