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Consulenza
legale curata dalla Dr.a Nicoletta Valente
Praticante forense presso il tribunale di Brindisi |

La mediazione prima
di tutto
Il
nuovo istituto della mediazione secondo il D.Lgs. 28/2010
Il
Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, rappresenza
l’ennesimo tentativo del legislatore di risolvere
il problema del “sovraffolamento” delle aule
giudiziarie, attraverso la via alternativa della mediazione
(A.D.R. acronimo di Alternative Dispute Resolution). Le
disposizioni in parola sono attuazione dell’art. 60
della Legge 69/2009, recante disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile.
Dal 20 marzo del 2010 gli avvocati sono obbligati a dare
informativa al cliente, all’atto
del conferimento dell’incarico, circa la possibilità
di utilizzare per la risoluzione delle controversie civili
e commerciali sottoposte alla propria consulenza, la via
della mediazione. Il legislatore impone tale obbligo pena
l’annullabilità del mandato professionale
eventualmente conferito. L’informativa deve essere
data all’assistito in maniera chiara e per iscritto,
a mezzo doppia sottoscrizione (quella del cliente e quella
dell’avvocato) di un documento attestante l’avvenuta
comunicazione prescritta. Il Consiglio Nazionale Forense
ha già divulgato un modello di comunicazione da utilizzarsi.
Nel merito il D.Lgs. 28/2010, agli artt. 4 e 5, prescrive
quanto segue:
1. l’avvocato deve avvisare il cliente che è
possibile ricorrere alla mediazione per fini conciliativi,
seguendo il procedimento ivi descritto, per evitare di intraprendere
azioni giudiziarie;
2. tale comunicazione deve essere data per iscritto, infatti
il cliente deve sottoscrivere un modulo di informativa,
che verrà consegnato dal professionista al momento
del conferimento dell’incarico;
3. l’avvocato è tenuto ad allegare tale documento
agli atti introduttivi di causa. Se il Giudice adito dovesse
accertare che l’informativa non è stata firmata
dal cliente, potrà disporre l’annullabilità
del mandato professionale.
Quali sono le materie oggetto di questo
nuovo intervento normativo? Il decreto legislativo parla
di controversie civili e commerciali. C’è da
specificare che il professionista deve informare obbligatoriamente
gli assistiti della possibilità di addivenire alla
conciliazione, qualsiasi sia la materia del contendere;
però per alcune controversie specificatamente indicate,
in cui il contenzioso è particolarmente elevato,
la norma parla di obbligatorietà della fase conciliativa,
come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, il procedimento di conciliazione deve
esperirsi necessariamente, prima di adire l’autorità
giudiziaria. Suscita perplessità l’esclusione
da questo elenco, del settore consumatori, che più
di altri avrebbe potuto giovarsi del nuovo istituto.
Per opportuna precisazione, la mediazione diventerà
obbligatoria, per queste materie, a decorrere dal marzo
del 2011, entro 12 mesi dall’entrata in vigore
della legge in analisi.
Gli articoli 17 e 20 del D. Lgs. riconoscono agevolazioni
fiscali a favore delle parti che facciano ricorso
alla mediazione; anche tale facilitazione deve essere oggetto
di opportuna comunicazione al cliente.
Un ulteriore particolarità della mediazione descritta
nel citato D.Lgs. 28/2010 degna di nota è quella
della durata del procedimento, che, privo
di formalità, è stimabile in 4 mesi; tempistica
sicuramente concorrenziale rispetto a quanto accade nel
processo civile.
Inutile negare che la disposizione ora descritta non ha
trovato il pieno appoggio della classe forense, che denuncia
ipotesi di incostituzionalità, prima fra tutti l’obbligo
della mediazione che potrebbe ravvisare un’ indebita
limitazione alla libertà di adire il giudice. I dati
più recenti sulle conciliazioni, fanno però
ben sperare sul successo che avrà questo restyling
della mediazione, se messo a confronto con un’ altra
conciliazione, quella del lavoro, mai decollata.

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Mancata
promulgazione del d.d.l. lavoro
Per opportuna informazione
dei lettori, occorre precisare che il DDL lavoro, di cui
si aspettava la pubblicazione in G.U., non ha passato il
vaglio del Presidente della Repubblica, il quale, per la
prima volta nella legislatura, ha esercitato il potere conferito
dall’art. 74 della ns. Costituzione, rimandando la
legge all’esame del Parlamento.
Il Capo dello Stato ha sollevato incertezze circa la costituzionalità
di alcune norme del collegato lavoro, le stesse che avevano
suscitato polemiche e malcontento tra opposizione e sindacati.
Il messaggio del Presidente Napolitano, pone l’accento
sull’articolo 31, che non esclude l’inserimento
di clausole compromissorie nei contratti individuali, al
momento dell’assunzione, in cui è massima la
posizione di debolezza del lavoratore. Preoccupa inoltre
il generico rinvio a decisioni “secondo equità”
che potrebbero malcelare un indebolimento delle tutele offerte
dalla legge al lavoratore. Non pare sufficientemente garantista,
la previsione della necessarietà dell’intervento
delle Commissioni di Certificazione che dovranno accertare
la volontà reale del lavoratore.
Staremo a vedere come il Parlamento recepirà il messaggio
del Capo dello Stato, e quali modifiche apporterà
alla norma in esame.
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D.d.l. 1167-b: il collegato lavoro passa l’esame del
Senato, Si attende la pubblicazione in g.u.
In
data 3 marzo 2010, il Senato ha approvato in via definitiva,
dopo ben due anni di gestazione, il disegno di legge collegato
sul lavoro.
Il lunghissimo iter parlamentare, servito per il vaglio
della legge, non ha di certo placato polemiche e malcontento
in ordine ad alcuni punti “scottanti” della
norma.
Sindacati ed opposizione sono uniti in un giudizio negativo
e denunciano l’incostituzionalità della legge.
La norma del collegato lavoro che ha creato maggior malcontento
è l’art. 31 del ddl 1167-b, il quale introduce
l’arbitrato come meccanismo alternativo per la risoluzione
delle controversie di lavoro e che potrebbe rappresentare,
ad avviso dei sindacati, un sistema per aggirare l’art.
18 dello Statuto dei Lavoratori, che tutela il lavoratore
contro il licenziamento illegittimo.
Veniamo all’analisi della odierna disciplina e delle
modifiche apportate dal citato art. 31.
Oggi il lavoratore che voglia impugnare un licenziamento
illegittimo o voglia contestare un qualsiasi altro addebito
al datore di lavoro, deve esperire preventivo tentativo
di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale; vale a dire che, se prima non
si tenta la conciliazione innanzi alla DPL, non si può
intraprendere il ricorso giudiziale in Tribunale, pena la
sospensione del processo. Il giudice infatti, dovrà
concedere termine alle parti (60 giorni), affinchè
queste provvedano ad effettuare il tentativo di conciliazione.
Il fine primario del momento conciliativo, è sicuramente
quello di stimolare l’accordo tra le parti in lite
disincentivando il ricorso all’azione giudiziale,
ed evitando quindi, l’ingolfamento delle aule di tribunale.
Questo meccanismo, ad oggi, non ha prodotto lo sperato effetto
deflazionante. Il collegato lavoro, oggi, rende solo facoltativa
e quindi del tutto eventuale, la procedura conciliativa,
le parti quindi possono adire il giudice immediatamente.
Ridisegnando la prima sezione del codice di procedura civile
dedicata al processo del lavoro (abrogazione degli artt.
410bis e 412bis; modifica degli artt. 410, 411,412,412ter,
412quater) il collegato lavoro, introduce una pluralità
di altri mezzi di composizione della vertenza lavorativa,
che dovrebbero stimolare la bonaria risoluzione della controversia,
senza ricorso al giudice.
Primo esempio: rivolgendosi alle commissioni conciliative
come costituite ed operanti in base ai nuovi artt. 410 e
411cpc, che convocano le parti personalmente, (previo scambio
di scritti difensivi) che tentano la conciliazione; ove
non riesca, ed è questa la vera novità, sottopongo
alle parti una proposta transattiva. Se la proposta di bonaria
definizione della controversia non viene accolta dai contraenti,
senza adeguata motivazione, il giudice nel processo successivamente
instaurato, dovrà tenerne conto al momento della
decisione.
Anche il giudice, in base al rinnovato art. 420 cpc, non
si limiterà più a tentare nuovamente la conciliazione,
ma sottoporrà fattivamente alle parti una proposta
transattiva, che se rifiutata senza giustificato motivo,
sarà oggetto di valutazione in fase di giudizio.
Il nuovo art. 412quater , peraltro, prevede la possibilità
di rivolgersi direttamente ad un collegio arbitrale costituito
da un membro per il datore di lavoro ed un membro a rappresentanza
del lavoratore; oltre che ad un ulteriore componente, nella
funzione di presidente, scelto di comune accordo tra le
parti.
Il presidente del collegio arbitrale, che deciderà
definitivamente la controversia al posto del giudice, sarà
scelto tra avvocati cassazionisti ovvero professori universitari.
La parte della norma che ha destato più polemiche,
è relativa al ricoscimento del potere del collegio
arbitrale, di decidere secondo equità, cioè
nel rispetto soltanto dei principi generali del nostro ordinamento
giuridico: rimarrebbero fuori, per esempio, le disposizioni
di legge e dei contratti collettivi inderogabili. Fra l’altro
la decisione arbitrale è impugnabile solo per vizi
meramente procedurali, non per il merito della decisione
(art. 808ter cpc).
Sicuramente il meccanismo predisposto dal ddl lavoro, ha
spunti di analisi positivi, come la determinazione delle
precise tempistiche che il collegio deve rispettare per
arrivare alla decisione, più celeri di una vertenza
lavorativa in tribunale; così come la predeterminazione
ed il contenimento delle spese procedurali (al presidente
è dovuto, quale compenso, una somma pari al 2% del
valore della causa, mentre al membro scelto da ogni singola
parte, spetta l’1% del valore della causa).
Il collegato lavoro, prevede anche che, lavoratore e datore
di lavoro, possano introdurre delle clausole compromissorie
nel contratto individuale di lavoro, che rimandino alla
risoluzione di eventuali controversie tramite l’arbitrato
irrituale, quindi escludendo il giudizio in tribunale. Tale
clausola compromissoria deve essere certificata dalle commissioni
di certificazione (Legge Biagi) una volta accertata l’effettiva
volontà manifestata dalle parti. Inoltre si potranno
inserire clausole compromissorie nel contratto individuale
di lavoro, solo se previsto dai contratti collettivi applicati.
I sindacati sono spinti ad intervenire sull’argomento,
per gestire nella piena tutela del lavoratore questi nuovi
strumenti a disposizione. Riconoscere la possibilità
di introdurre le sopra descritte clausole compromissorie
che evitano il ricorso al giudice nelle controversie di
lavoro, in favore dell’arbitrato, proprio nel momento
dell’assunzione, in cui il lavoratore è la
parte contrattuale più debole, sicuramente pone problemi
circa la libertà con cui il lavoratore accetta tale
limitazione.
Le parti sociali hanno 12 mesi a decorrere dall’entrata
in vigore del ddl lavoro, per regolamentare in materia,
diversamente sarà il Ministero del Lavoro, con proprio
decreto, a dettare le modalità per la piena operatività
della norma ora descritta.
Il 15 marzo, CISL, UIL UGL (ed altre sigle sindacali ad
esclusione della CGIL) hanno sottoscritto in Ministero una
dichiarazione comune in cui si dicono pronte all’accordo
interconfederale sull’arbitrato, riconscendolo utile
strumento per la tempestiva soluzione delle controversie
in materia di lavoro, ma pongono un blocco immediato: le
clausole compromissorie apposte al momento dell’assunzione
non potranno riguardare le controversie relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro.
Il Ministro Sacconi ha accolto con favore la pronuncia,
dichiarandosi disponibile a rispettare il vincolo sindacale.
Sono quindi in mano alle parti sociali le nuove regole sul
lavoro.

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La
“class action” nel sistema giuridico italiano
Di
recente la modifica dell'art. 140 bis del Codice del Consumo
(D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), che finalmente riconosce
spazio nel ns. ordinamento giuridico, all'azione legale
denominata "class action" ovvero azione collettiva.
Con l'espressione "class action" ci si riferisce
all'azione legale che un consumatore/utente, ovvero una
associazione di consumatori, può proporre, per il
risarcimento del danno causato da uno stesso fatto illegittimo.
In Italia (a differenza di altri paesi europei come Grecia
e Portogallo) la genesi che ha portato questo istituto di
origine nordamericana, sui tavoli dei nostri tribunali,
è stata lunga e difficoltosa. Fu, infatti, la Legge
Finanziaria del 2008 (L.244/2007) a prevedere la legittimazione
attiva a favore delle organizzazioni di consumatori, per
instaurare un processo di tutela collettiva risarcitoria.
Sebbene le disposizioni normative relative all’azione
collettiva sarebbero dovute entrare in vigore dal 1°
Luglio 2008, la norma subì ben due slittamenti: prima
al 1° gennaio 2009, poi al 1° luglio 2009. Infine
l’art. 140 bis, dopo una profonda modifica, entra
in vigore il 1° gennaio 2010.
Perchè le organizzazioni dei consumatori si sono
tanto battute a favore di questo strumento legale? L’esigenza
da tutelare è che il singolo consumatore, leso da
condotte o pratiche commerciali scorrette (per un prodotto
difettoso oppure per delle opzioni contrattuali non richieste)
rinunci a difendere il proprio diritto, data l’esiguità
economica del danno subito, a confronto dell’ ingente
costo di un’azione legale. Proprio per colmare questo
divario, la class action, posta in essere collettivamente,
ripartisce i costi tra più consumatori accomunati
da uno stesso ed omogeneo danno subito.
La modifica che il Governo Berlusconi ha compiuto sul citato
articolo 140bis, riguarda la legittimazione ad agire. Nella
precedente versione, l’azione collettiva veniva attivata
solo dalle associazioni di consumatori ovvero comitati di
cittadini adeguatamente rappresentative degli interessi
fatti valere. Oggi invece tale legittimazione passa al singolo
cittadino, che dovrà farsi assistere da un avvocato
ed intraprendere autonomamente il procedimento giudiziario.
Tutti gli altri consumatori interessati potranno aderire
all’azione già promossa, senza ministero di
altro difensore (ovviamente ciò comporterà
la rinuncia ad agire singolarmente per la tutela del medesimo
interesse).
In breve il procedimento: Il giudice adito con atto di citazione
(Tribunale Ordinario), avrà l’onere, una volta
dichiarata ammissibile -con ordinanza- l’azione collettiva,
di fissare le modalità per dare opportuna pubblicità
al procedimento, onde consentire la tempestiva adesione
degli altri interessati. Dalla scadenza del termine fissato
per eseguire la pubblicità, inizia a decorrere il
termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare
le adesioni.
La sentenza che il giudice pronuncerà in seguito
all’azione promossa dal singolo consumatore, spiegherà
i suoi effetti anche nei confronti di tutti gli aderenti
successivamente intervenuti.
Le associazioni dei consumatori, all’indomani della
riforma della normativa citata, hanno manifestato molteplici
perplessità circa l’operatività che
l’azione collettiva difatto avrà. Ci si domanda
se effettivamente saranno molti i consumatori/cittadini
che intraprenderanno autonomamente un’azione giudiziaria,
sopportando in prima istanza le spese di un legale e di
un processo, a cui solo successivamente ed eventualmente,
potranno aggiungersi altri soggetti.
Ad avviso di chi scrive, solo dopo una sperimentazione “in
aula” potranno darsi giudizi e valutare le denunciate
inefficienze della normativa.
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FINALMENTE CHIAREZZA SULLA QUESTIONE AUTOVELOX
E'
datata 14 agosto 2009 la circolare del Ministero dell'Interno
che detta le direttive da seguire per gli organi di Polizia
Stradale in relazione all'uso delle strumentazioni automatiche
per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada
(di seguito C.d.S.) in tema di limiti di velocità.
Si potrebbe parlare di un vero e proprio Codice dell'Autovelox,
posto che l'intento del Ministero è quello di porre
chiarezza ed uniformare tutte le norme legislative, le circolari
ed i pareri ministeriali, susseguitesi nel tempo, spesso
in modo contraddittorio, in materia di limiti di velocità.
Senza entrare nel dettaglio di troppi tecnicismi, darò
una breve indicazione delle specificazioni operate dal Ministero,
su cui l'utente deve porre attenzione, nel caso gli venga
notificato un verbale per eccesso di velocità.
Occorre rilevare innanzitutto che la strumentazione utilizzabile
dagli organi preposti al controllo, è sia quella
fissa che mobile. La prima specie riguarda gli apparecchi
stabilmente posizionati in luoghi scelti per l'alta sinistrosità
ovvero per particolari criticità. Le strumentazioni
fisse ed automatiche, però, rappresentano un'eccezione.
Gli organi di controllo dovranno, infatti, utilizzare sistemi
mobili di rilevamento della velocità, cioè
strumenti installati di volta in volta con la presenza ed
il controllo di operatori di polizia.
Tutte le apparecchiature, che siano fisse ovvero mobili,
devono essere sottoposte ad approvazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente al manuale d’uso
e manutenzione dell’apparecchio stesso; ugualmente
sottoposto ad approvazione del Ministero.
Le attività di controllo cui le apparecchiature devono
essere sottoposte, sono quelle indicate dal manuale d’uso
del costruttore e devono essere compiute con cadenza almeno
annuale. A tale controllo può essere autorizzato
il costruttore stesso, se risponde a requisiti di certificazione
ISO 9001, ovvero dovranno provvedervi i Centri di Taratura
all’uopo accreditati.
Il legislatore ha inteso riconoscere una percentuale di
tolleranza sulla violazione rilevata del 5% in favore del
trasgressore, con un minimo di 5 km/h.
Particolare attenzione riveste la fase dell’accertamento
della violazione. Nella circolare appare chiara la volontà
di evitare qualsivoglia contestazione, ravvisabile nella
specificazione che le apparecchiature di rilevazione devono
sempre e comunque rimanere nella completa disponibilità
dei Comandi di Polizia. Pertanto nessuna attività
di accertamento può essere demandata a terzi, pena
la nullità dell’accertamento stesso. Quindi,
seppur gli strumenti possono essere concessi in leasing,
comodato d’uso o locazione al Comando di Polizia,
la gestione diretta degli stessi deve essere esclusiva dell’organo
di polizia, che deve provvedere all’installazione/verifica
delle funzionalità/controllo del funzionamento dell’apparecchio
di tipo mobile; nonchè verificare la funzionalità/controllare
il regolare funzionamento/provvedere all’attivazione
e disattivazione anche a distanza, per gli apparecchi di
tipo fisso.
Emblematica è la precisazione relativa ai compensi
da riconoscere ai privati che concedono in leasing o locazione
gli apparecchi, ovvero che svolgono altri servizi accessori.
Il compenso andrà a misurarsi in rapporto al costo
delle operazioni effettuate, e mai in funzione delle sanzioni
eventualmente riscosse.
Quali operazioni possono essere demandate ai privati? Solo
quelle meramente manuali e complemetari (ad esempio la sostituzione
dei rullini ovvero lo sviluppo degli stessi e la stampa
dei fotogrammi); esclusa ogni attività di controllo
ed accertamento.
Diversamente, tutte le operazioni relative all'emanazione
dei verbali, la loro sottoscrizione e la convalida delle
immagini prodotte dallo strumento, sono di competenza degli
organi di polizia. Anche nella fase dello sviluppo dei fotogrammi,
il Ministero ribadisce la necessità della presenza
di un agente di polizia, ove tale attività sia demandata
ad un laboratorio privato.
Quanto alla segnaletica stradale relativa alle postazioni
di controllo, la circolare ministeriale precisa che le postazioni
(sia fisse che mobili) devono essere preventivamente segnalate
e ben visibili agli utenti, onde garantire la massima trasparenza
dell'azione di controllo degli organi di polizia (pertanto
non saranno più legittimate le pattuglie nascoste).
Alcune precisazioni:
1. la segnaletica stradale di avviso deve essere posta ad
una distanza adeguata (non è specificata quale) tale
da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla
velocità di marcia prevista sul tratto di strada
interessato; tra la segnaletica e la postazione di controllo
non devono intercorrere più di 4 km;
2. per le postazioni mobili possono utilizzarsi segnali
collocati in modo permanente sulla strada, solo nel caso
in cui il tratto stradale sia interessato da controlli in
maniera sistematica.
Importantissimo: le postazioni fisse in modalità
automatica (quindi senza la presenza di un operatore di
polizia), possono utilizzarsi solo sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali, ovvero su tratti di strada
appositamente individuati da atto prefettizio. Invece, gli
strumenti di misurazione mobili, quindi adoperati alla presenza
di un operatore di polizia, possono essere utilizzati su
tutte le strade sia urbane che extraurbane, solo che, se
sono utilizzati su autostrade è sempre ammessa la
contestazione differita della violazione; se invece impiegati
su strade urbane, la contestazione differita si potrà
fare solo ove, per le caratteristiche tecniche dello strumento,
si può accertare la velocità solo dopo che
il veicolo è transitato, ovvero se non sia possibile
fermare il veicolo in tempo utile. Regola generale è
che, ove possibile, il veicolo deve essere fermato per la
contestazione immediata della infrazione. In caso di impossibilità,
il verbale differito dovrà indicare in modo preciso
i motivi della mancata contestazione.
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L'OMBUDSMAN BANCARIO:
IL SISTEMA DI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN AMBITO
BANCARIO
Ritengo
utile segnalare ai lettori l'esistenza del difensore civico
bancario, propriamente detto Ombudsman bancario (oggi anche
detto Giurì bancario), con funzione conciliativa
stragiudiziale, nelle controversie tra i clienti e le banche
e/o intermediari finanziari.
L'Ombudsman bancario discende dalla figura del difensore
civico creato in Svezia nel 1809, con il ruolo di vigilanza
sull'operato della Pubblica Amministrazione, per conto del
cittadino. Il suo nome letteralmente significa "uomo
che funge da tramite".
E' nel 1993 che, a seguito di una circolare dell'ABI (associazione
bancaria italiana) e di un accordo interbancario, nasce
anche in Italia questo organo giudicante dei reclami presentati
dai clienti contro le banche.
Contrariamente a quanto il nome possa indurre a pensare,
l'Ombudsman bancario non è un individuo singolo,
ma un organismo collegiale composto da 5 membri: un Presidente,
nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e altri
quatto membri scelti tra avvocati e commercialisti, rispettando
precisi criteri di rappresentanza delle associazioni dei
clienti (Confcommercio, Confagricoltura, Confesercenti...)
e dell'ABI.
Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman bancario
in alternativa alla via giudiziale, dopo aver rivolto il
proprio reclamo direttamente alla banca. Ove ricevesse una
risposta negativa ovvero non soddisfacente, l'utente può
rivolgere le proprie pretese all'Ombudsman, il quale deciderà
in breve tempo, ed in maniera non vincolante (il cittadino
può comunque, se non ritiene giusta la decisione
del difensore civico, adire le vie legali ordinarie).
Per quali questioni si può chiedere l'intervento
dell'Ombudsman? L'organo in questione è competente
a decidere le controversie sorte in merito a servizi ed
attività di investimento compiute dalle banche, nei
seguenti casi:
• senza limiti di valore, se il cliente non richiede
una somma di denaro, ma solo il riconoscimento di un diritto/obbligo;
• entro il limite di €100.000,00 nel caso il
cliente richieda una somma di denaro a titolo risarcitorio;
• deve essere presentato prima il reclamo alla propria
banca, e non deve essere trascorso più di un anno
da tale presentazione;
Non si possono richiedere pronunce al Giurì Bancario,
se la controversia è già all'esame di un arbitro
ovvero di un giudice ordinario, oppure se è in corso
una conciliazione tra cliente e banca (fermo restando che
se la conciliazione non si raggiunge, può comunque,
dopo, adirsi il Giurì).
Quanto alla procedura, il ricorso all'Ombudsman và
fatto utilizzando il modulo che allego, ed inoltrato a mezzo
raccomandata a/r all'indirizzo: Conciliatore Bancario Finanziario-
Ombudsman Giurì Bancario, via delle Botteghe Oscure,
54 -00186 Roma, ovvero scrivendo una e-mail all'indirizzo:
segreteria@ombudsmanbancario.it.
L'Ombudsman decide della controversia entro 90 giorni dal
ricevimento della richiesta, salvo che non ritenga necessaria
l'integrazione della documentazione presentata dal cliente
o dalla banca. La decisione è vincolante per la banca.
Ove questa non si uniformasse alla decisione del Giurì,
l'inadempienza viene resa pubblica a mezzo pubblicità
su stampa nazionale, a spese dell'intermediario stesso.
Diversamente, la procedura è del tutto gratuita per
il cliente, che deve accollarsi solo le spese postali. Ritengo
conveniente per chi volesse utilizzare questa procedura,
spedire quanto più materiale documentale in proprio
possesso, in quanto il giudice decide sulla base dei documenti
inoltrati dalle parti, e solo in alcuni casi ne richiede
l'integrazione (ma non è obbligato).
Tengo a precisare che la procedura ora descritta non è
riservata solo al cliente privato, ma anche il commerciante
così come l'impresa possono utilizzare tale strumento
alternativo.
Utili delucidazioni possono recuperarsi sul sito www.conciliatorebancario.it
Il sistema bancario italiano conosce comunque anche altri
strumenti e procedure per consentire ai propri clienti di
trovare soddisfazione ai propri reclami contro le banche,
senza doversi necessariamente rivolgere ad un giudice, sempre
nell'ottica della risoluzione conciliativa delle controversie.
Difatti esiste anche l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
, che decide in pochi mesi e con un contributo di soli €20,00
a carico del cliente, i reclami relativi ad operazioni e
servizi bancari e finanziari, come ad esempio reclami riguardanti
conti correnti, mutui e prestiti personali (non operazioni
ed attività di investimento).
Anche in questo caso, il cliente deve prima tentare di risolvere
il problema direttamente con la banca; ed anche in questo
caso, se il cliente non si ritiene soddisfatto della decisione,
può comunque rivolgersi al giudice.
Indico il sito www.arbitrobancariofinanziario.it in cui,
nella sezione dedicata alla esplicazione della procedura
di ricorso, è possibile utilizzare un link denominato
"percorso guidato" che aiuta a capire se il proprio
reclamo può essere rivolto all'ABF.
Allego inoltre il modulo da compilarsi per il ricorso all'ABF
in uno alle istruzioni di compilazione, comunque scaricabili
dal sito indicato sopra.

Modulo
ricorso Ombdusman
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Istruzioni arbitro bancario
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Modulo
arbitro bancario
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"UNA
PIZZA IN FAMIGLIA"
Può il padre utilizzare il congedo parentale
chiesto all'azienda per svolgere attività lavorativa
nella pizzeria intestata alla moglie?
L'argomento
è stato oggetto di analisi ed attenzione non soltanto
da parte dei Giudici di merito, chiamati a risolvere le
controversie sorte tra singolo lavoratore e datore di lavoro,
ma anche da parte della Corte Costituzionale -supremo giudice
delle leggi- e, non da ultimo, dalla Corte di Cassazione
(Cass. Sez. Lavoro n. 16207 del 16/06/2008).
Prendiamo ad esempio le ragioni di un padre lavoratore,
il quale aveva utilizzato il periodo di astensione facoltativa
dal lavoro (legge n. 53/2000; TU in materia D.Lgs. 151/2001)
per gestire la pizzeria da asporto che la moglie aveva appena
acquistato, e non per accudire la figlia di pochi anni d'età.
Il lavoratore, licenziato dalla azienda presso cui lavorava,
impugnava il licenziamento richiedendo la reintegra nel
posto di lavoro.
Il Tribunale di Monza, non riconosce legittimo il comportamento
del lavoratore, ritenendo improprio l'utilizzo fatto del
congedo parentale. La decisione viene impugnata in appello
dal sig. M. , il quale, nel secondo grado di giudizio, trova
soddisfazione delle proprie pretese. Ma la sentenza della
Corte d'Appello viene ulteriormente impugnata dall'azienda
e sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione.
Le tesi difensive contrapposte, trovano fondamento in una
diversa e contrastante interpretazione dell'art. 32 del
D.Lgs. 151 del 2001, che riconosce il diritto di astensione
facoltativa dal posto di lavoro, nei primo otto anni di
vita del bambino, sia alla madre lavoratrice che al padre
lavoratore, per il sol fatto di farne richiesta al datore
di lavoro. La norma descrive termini e procedure per richiedere
il congedo parentale ma tace circa la descrizione dei casi,
ovvero motivi (tipizzati) per i quali è possibile
usufruire della sospensione dal lavoro, lasciando spazio
a dubbi interpretativi.
Ritornando al nostro caso esplicativo, il padre sosteneva
che l'unica condizione per il legittimo esercizio del diritto
al congedo parentale è il suo collegamento con "esigenze
organizzative della famiglia nei primi anni di vita del
bambino", essendo irrilevante che egli svolgesse
altra attività lavorativa (che comunque era quella
di proprietà della moglie, successivamente impegnata
nella cura della figlia), posto che ciò era
necessario e comunque finalizzato al soddisfacimento di
esigenze familiari. Pertanto, per il semplice presupposto
dell'inoltro della richiesta di congedo all'azienda, il
datore di lavoro non poteva sindacare l'operato del dipendente.
La decisione presa dalla Corte di Cassazione, appieno condivisibile,
sconfuta tale posizione, ricollengandosi da un lato a concetti
generali e prioritari nel nostro ordinamento giuridico,
dall'altro alla ratio legis della norma sui congedi per
maternità/paternità.
In primo luogo il diritto del padre lavoratore di chiedere
il congedo parentale è si un diritto assoluto del
dipendente nei confronti del datore di lavoro, ma, nel nostro
sistema giuridico, anche i diritti assoluti trovano limite
nelle posizioni soggettive dell'altro.
Nel nostro caso il lavoratore non poteva esercitare indiscriminatamente
ed insindacabilmente il proprio diritto alla astensione
dal lavoro, dovendo mantenere un comportamento di
buona fede e correttezza nei confronti del datore
di lavoro, a cui è legato da un contratto di lavoro
(a prestazioni corrispettive). L'esercizio di altra attività
lavorativa contrasta con tale assunto, concretizzandosi
in un abuso del dipendente.
Inoltre, spiega la Corte, la Legge n. 53/2000 ed il T.U.
in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità -D.Lgs. 151/2001- hanno la funzione
di incentivare la presenza della figura paterna nei primi
anni di vita del bambino, onde consentire il pieno sviluppo
della personalità del figlio. Pertanto il riconoscere
che il congedo parentale accordato al padre può essere
utilizzato per svolgere un'altra attività lavorativa,
seppur a livello familiare, significa sviare la funzione
primaria delle norme in esame, cioè consentire al
padre di curarsi, esser vicino e partecipare alla formazione
ed alla crescita del figlio. Questo ovviamente non può
realizzarsi se il padre utilizza il periodo di astensione
per svolgere un altro lavoro.
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"VOLARE"
ANCHE TRA I TANTI MEANDRI DELLE NORME CHE TUTELANO I VIAGGIATORI
A
seguito del fallimento della compagnia aerea SKY Europe, moltissimi
utenti si sono trovati in difficoltà anche nel solo
reperire le informazioni utili alla gestione delle loro legittime
richieste. Pertanto, in allegato, si forniscono i suggerimenti
utili alla definizione delle pratiche.
Il modulo deve essere inviato con raccomandata ar alla
compagnia a cui si chiede il rimborso delle spese subite a
seguito del fallimento. Decorse 6 settimane dall'invio senza
che la compagnia abbia dato risposta all'utente, ovvero abbia
risposto in maniera non soddisfacente per quest'ultimo, lo
stesso modulo va ricompilato e spedito questa volta direttamente
all'Enac italia. Ovviamente nella compilazione e nel conteggio
delle ulteriori spese sostenute, il cliente avrà cura
di aggiungere non solo il costo del biglietto pagato ma non
utilizzato, a seguito del fallimento, ma anche le ulteriori
somme sborsate per nuovo biglietto pagato ad altra compagnia
per il rientro, spese telefoniche, spese postali, compensazione
economica del disagio subito, come da tariffa europea.
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Modulo rimborso |

Schema regolamento comunitario |

Normativa europea |
IL CO.RE.COM E LE CONTROVERSIE TRA GESTORI E UTENTI NEL SERVIZIO
DI TELECOMUNICAZIONE
Il CO.RE.COM PUGLIA
(acronimo di Comitato Regionale per le Comunicazioni) quale
organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto
e di garanzia della Regione nel campo della comunicazione;
è comunque organo funzionale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Tra le funzioni delegate
al CO.RE.COM vi è quella relativa al tentativo di conciliazione
nelle controversie insorte tra operatori di telecomunicazioni
ed utenti. La procedura è completamente gratuita e
viene ultimata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza
dell'utente. Il consumatore che volesse contestare qualsiasi
tipo di disservizio subito da parte di un gestore di telecomunicazioni
(spese fatturate e non giustificate, distacco della linea
telefonica, ritardo nella erogazione dei servizi richiesti,
attribuzione di servizi non richiesti, etc.) può esperire
tentativo di conciliazione presso il compentente comitato
regionale per le comunicazioni, prima di iniziare una dispendiosa
e probabilmente infruttuosa procedura giudiziaria. La funzione
centrale della procedura che ora andrò a descrivere
è proprio quella di consentire, almeno in prima istanza,
la partecipazione attiva e diretta del consumatore a tutela
dei propri diritti, senza bisogno di rappresentanti legali,
con il notevole abbattimento dei relativi costi (stante la
presenza sul territorio dell'organo giudicante e la gratuità
del procedimento).
L'utente deve compilare il modulo UG, che ho allegato di seguito,
in tutte le sue parti, in stampatello ed, a pena di inammissibilità,
deve sottoscrivere il formulario (firma del titolare dell'utenza
oggetto della conciliazione). Per le persone giuridiche, la
sottoscrizione è quella del rappresentante legale,
ovvero del rappresentante munito di procura speciale, conferita
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il modello UG deve essere accompagnato dalla fotocopia leggibile
di un documento di identità dell'utente interessato,
(in caso di persona giuridica dovrà allegarsi la visura
camerale che identifichi il legale rappresentante). Non si
dimentichi di allegare, inoltre, tutta la documentazione a
corredo dell'istanza (Lettere, raccomandate, fotocopie di
bollette, etc.). L'istanza così redatta, va consegnata
all'Ufficio Corecom Puglia sito in Via Paolo Lembo 40/F -
70124 Bari, sia a mani, ovvero a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento. Per i clienti più "tecnologici"
suggerisco l'invio a mezzo fax (080-5402529) ovvero tramite
posta elettronica (conciliazionicorecom@consiglio.puglia.it).
Ultimata questa fase iniziale, l'Ente conciliatore invierà
al consumatore la comunicazione con la quale lo si invita
a presentarsi presso la sede del Co.Re.Com Puglia, per esperire
il tentativo di conciliazione. In tale sede, sarà presente
un delegato conciliatore dell'Ente ed il procuratore legale
della compagnia telefonica. Ognuna delle parti sarà
tenuta ad esprimere la propria posizione e le richieste di
cui si chiede soddisfazione. Il delegato conciliatore suggerisce
un'ipotesi di accordo. L'utente e il gestore telefonico possono
anche non accettare la conciliazione. Di tale incontro si
redige verbale, che verrà consegnato ai presenti. In
caso di impossibilità dell'intestatario dell'utenza
a presentarsi personalmente all'incontro di conciliazione,
questi potrà farsi sostituire da un terzo munito di
delega corredata da fotocopia del documento di identità
del delegante. Rimane ferma la possibilità per l'ntestatario
di farsi rappresentare da un legale tramite procura alle liti.
Nella ipotesi in cui l'operatore telefonico abbia sospeso
il servizio, (pensiamo ad una bolletta contestata e non pagata
ed al relativo blocco della linea telefonica) è possibile
compilare il modello GU5 che da inizio al procedimento d'urgenza
di riattivazione del servizio. Nella pendenza della lite,
infatti, il Co.Re.Com intima alla compagnia telefonica di
riattivare temporaneamente la linea, in tempi brevissimi (
entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della
comunicazione) ciò fino alla conclusione della procedura
conciliativa. Per la compilazione del modello GU5 e la procedura
che ne deriva, si richiama quanto detto per la presentazione
dell'istanza a mezzo modello UG.
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Formulario UG |

Formulario GU5 |

Modello delega |
La Dr.a Nicoletta Valente risponde agli eventuali quesiti attraverso
l'e-mail: redazione@brindisinews.com
Le consulenze su questa pagina sono concesse a titolo gratuito
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