Consulenza fiscale e aziendale tributaria curata
dal Dottor Antonio Francioso - Commercialista e revisore contabile
Corso Umberto I n. 127 - Brindisi - tel. 0831 560760







Mod. 730/2010 - Dichiarazione dei redditi anno 2009

Il mod. 730/2010, se si verificano le condizioni di seguito elencate, può essere utilizzato dai soggetti Persone fisiche in alternativa al Modello Unico.

SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730/2010

- Lavoratori dipendenti e pensionati;
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità;
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- Sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’ imposta, Irap, Iva.

 

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NOVITA’: “COMUNICAZIONE UNICA”

dal 1° aprile 2010 , con UNA SINGOLA COMUNICAZIONE diretta al REGISTRO DELLE IMPRESE
presso la CCIAA, è POSSIBILE ESPLETARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
PER FAR NASCERE UN’IMPRESA.

Dal 1° aprile 2010, per la nascita di una nuova impresa individuale o societaria, non sarà più possibile inviare in formato cartaceo alcuna pratica che aveva come destinatari il Registro delle Imprese della Camera di Commercio – Agenzia delle Entrate – INPS – INAIL – Albo delle Imprese Artigiane.
Nell’ottica della semplificazione amministrativa, d’ora in avanti, per l’avvio di una nuova impresa, e per le istanze di modificazioni e cessazioni di attività, che prima venivano presentate a diverse pubbliche amministrazioni (sopra citate), si dovrà effettuare la trasmissione di un unico adempimento obbligatorio, unificato, che ha come destinatario il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Pertanto, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società interessati ad avviare un’attività, dovranno presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio il Modulo “Comunicazione unica per la nascita d’impresa (art. 9 D.L. 7/2007, converito nella legge n. 40/2007) SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per VIA TELEMATICA o su SUPPORTO INFORMATICO.

 

 


Allegato A

Allegato B




VISTO DI CONFORMITA’ CREDITO IVA 2009 – MOD. IVA 2010

Come comunicato nell’ultimo capoverso del precedente articolo, pubblicato nel sito www.brindisinews.com, dedicato alla trattazione del tema-novità “NUOVE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2010 ED IL MODELLO IVA 2010”, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 15/01/2010 (allegata in coda al presente articolo come allegato “A”), ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla compensazione del credito IVA.


La presente trattazione tematica, è articolata nel modo seguente:

Articolo riguardante il Visto di conformità della dichiarazione IVA 2010 – credito 2009;
Allegato “A” - "Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15/01/2010;
Allegato “B” - "Circolare Agenzia delle Entrate n.57/E del 23/12/2009;
Allegato “C” - "Comunicazione” preventiva alla DRE, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31/05/1999, n. 164;
Allegato “D” - "Dichiarazione”, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
Allegato “E” - "Check-list”.



NUOVE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2010
ED IL MODELLO IVA 2010

L’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della c.d. “Manovra d’estate”, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate al contrasto di indebite compensazioni fiscali dei crediti IVA con altri tributi, scoraggiandone quindi gli abusi con condizioni, modalità, adempimenti rigorosi, contenuti nel D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009.

Fino al 31/12/2009 sono mantenute le attuali modalità di esercizio delle compensazioni del credito IVA.


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LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2009
Entro lunedì 28 dicembre 2009 (il 27 cade di domenica) i soggetti IVA obbligati
agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico devono versare l’acconto IVA 2009.

SOGGETTI INTERESSATI

Devono effettuare il versamento dell’acconto IVA 2009: le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali, i lavoratori autonomi, ecc. Cioè tutti i contribuenti IVA tenuti agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico IVA.
L’importo dell’acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).


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Scadenza SALDO ICI 2009
Entro mercoledì 16 dicembre 2009, scade il termine previsto per il
versamento del SALDO I.C.I. dell’anno 2009

SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI

Sono tenuti al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) i seguenti soggetti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, diritto di abitazione, superficie, enfiteusi) sugli immobili sopra elencati;
- i locatari in caso di locazione finanziari (leasing);
- i concessionari di aree demaniali.
Se vi sono più proprietari o titolari di diritti reali di godimento dello stesso immobile, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Nello specifico:
- fabbricati: sono tali tutte le unità immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano e che producano un proprio reddito. I fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità non sono assoggettati all’imposta.
- Aree fabbricabili: sono quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- Terreni agricoli: sono quei terreni utilizzati per l’esercizio di attività agricole (allevamento, coltivazione, attività connesse).

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Scadenza ACCONTI: IRPEF – IRAP – IRES di Novembre 2009


Entro lunedì 30 novembre 2009, scade il termine previsto per il versamento del 2° acconto (o unica rata d’acconto): SOGGETTI INTERESSATI

IRPEF ed IRAP = per le PERSONE FISICHE e le SOCIETA’ DI PERSONE, come, ad esempio:
snc, sas, Studi associati, imprenditori individuali, micro-aziende personali (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi, collaboratori dell’impresa familiare, soci persone fisiche di srl trasparenti ex art. 116 – Tuir-, soc. semplici, Enti equiparati.
Ed in generale le persone fisiche titolari di redditi dichiarati nel mod. Unico PF, nonché i percettori di redditi di pensione, di lavoro dipendente, che hanno presentato il mod. 730/09, perché tenuti al versamento dell’acconto in quanto titolari di redditi aggiuntivi (ad esempio, per redditi per la seconda casa, per fitti, per collaborazioni, per redditi fondiari, redditi diversi, compensi per prestazioni professionali), e assimilati (ad esempio i separati che percepiscono un assegno familiare.
Detti soggetti sono tenuti al pagamento dell’acconto nella misura del 99% (il 40% è stato versato a giugno (per IRPEF ed IRAP), oppure 79% (con la riduzione del 20%) solo per l’IRPEF;
IRES ed IRAP = per le SOCIETA’ DI CAPITALI (Srl, SpA, Sapa, Coop) e gli Enti (Consorzi, Fondazioni, Associazioni) nella misura del 100% (il 40% è stato versato a giugno). Per tali contribuenti non opera il beneficio della riduzione.


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P.E.C. obbligatoria per i professionisti dal 29 novembre 2009

Entro il prossimo 29 novembre 2009 i professionisti iscritti in Albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica (c.d. PEC) o di altro analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione, nonché l’integrità di quanto inviato e darne comunicazione, entro tale data, al relativo Ordine / Collegio.

Come noto, l’art. 16 DL nr. 185 D.L. 29/11/2008, ha introdotto l’obbligo, per le imprese costituite in forma societaria (con esclusione quindi delle imprese individuali), per i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato e per le Amministrazioni Pubbliche, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (nota come PEC).

L’indirizzo PEC deve essere comunicato:

- da parte dei Professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc…) al rispettivo Ordine / Collegio di appartenenza. Per tali soggetti la comunicazione va effettuata entro il 29 novembre 2009.

Dopo tale data l’Ordine professionale di appartenenza pubblicherà in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo indirizzo PEC.

- da parte delle società al Registro delle imprese. Tale comunicazione va effettuata entro il 29-11-2011 qualora le stesse siano già costituite al 29-11-2008, ovvero all’atto dell’iscrizione al Registro stesso, se costituite successivamente a tale data.

I professionisti, primi soggetti tenuti a tale obbligo, dovranno pertanto scegliere e stipulare un contratto con un Gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi d’accesso per la lettura dei messaggi in essa contenuti.
L’elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito www.cnipa.gov.it
Molti ordini professionali hanno stipulato apposite convenzioni con i gestori, consentendo così agli iscritti di dotarsi dell’indirizzo PEC gratuitamente ovvero a condizioni particolarmente vantaggiose.
Sarà quindi opportuno contattare l’ordine professionale di appartenenza al fine di verificare la sussistenza di tale servizio e le modalità di attivazione.

La funzione del gestore sarà, oltre a quella di garantire l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi, quella di interporsi tra mittente e destinatario:

- comunicherà e registrerà l’avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente;
- comunicherà e registrerà la consegna (o la mancata consegna) del messaggio al destinarlo.

Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte (conservata per un periodo di 30 mesi a cura del gestore prescelto), consentirà la riproduzione delle stesse, con lo stesso valore giuridico della ricevuta originariamente rilasciata.

Premesso che la PEC è il sistema attraverso cui è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata postale cartacea con ricevuta di ritorno, opponibile ai terzi riguardo al giorno e all’ora, rispettivamente di spedizione e di ricezione, è facile intravedere già alcuni vantaggi.
Infatti i vantaggi dell’utilizzo della PEC sono sostanzialmente legati al risparmio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale, senza escludere il risparmio economico che per alcune realtà professionali ed aziendali potrebbe essere non trascurabile. Inoltre tale innovazione tecnologica, consente al fruitore una indubbia semplificazione nei rapporti tra tutti i soggetti pubblici e privati, ed una più oggettiva possibilità di velocizzare ed ottimizzare i flussi operativi, e l’eliminazione della carta.

E’ auspicabile che il ricorso all’utilizzo del servizio della PEC possa essere richiesto, attivato anche dai privati e non solo dagli operatori del settore professionale e aziendale.
Infatti anche il privato cittadino potrebbe trovare beneficio dall’uso di tale mezzo di comunicazione: basti pensare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta o l’invio di raccomandate, certificati, pagamenti, ecc.., che ad oggi costringono il cittadino a tempi di attesa e disagi di vario tipo (code alle poste, file agli sportelli pubblici, ecc.) che, invece, potrebbero così essere ridotti o meglio annullati.
Oltre a ciò, un più esteso impiego della PEC, rappresenterebbe certamente un ostacolo all’attuale fenomeno della diffusione di e-mail aventi contenuto inappropriato (e spesso portatrici di virus informatici e/o di posta “spazzatura”), ricevute dal destinatario senza alcuna tutela per lo stesso circa la esizialità del messaggio medesimo.
Appare infatti evidente l’utilità della funzione di intermediazione svolta dal Gestore prescelto, il quale, come sopra già accennato, di fatto garantisce l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi fungendo così da filtro, tra mittente e destinatario.

Va evidenziato però che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario e non anche l’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo.
Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.



Il dott. Francioso risponde agli eventuali quesiti attraverso l'e-mail: redazione@brindisinews.com
Le consulenze su questa pagina sono concesse a titolo gratuito
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