NOVITA’:
“COMUNICAZIONE UNICA”
dal 1° aprile 2010 , con UNA SINGOLA COMUNICAZIONE diretta
al REGISTRO DELLE IMPRESE
presso la CCIAA, è POSSIBILE ESPLETARE TUTTI GLI
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
PER FAR NASCERE UN’IMPRESA.
Dal 1° aprile 2010, per la nascita di una nuova impresa
individuale o societaria, non sarà più possibile
inviare in formato cartaceo alcuna pratica che aveva come
destinatari il Registro delle Imprese della Camera di Commercio
– Agenzia delle Entrate – INPS – INAIL
– Albo delle Imprese Artigiane.
Nell’ottica della semplificazione amministrativa,
d’ora in avanti, per l’avvio di una nuova impresa,
e per le istanze di modificazioni e cessazioni di attività,
che prima venivano presentate a diverse pubbliche amministrazioni
(sopra citate), si dovrà effettuare la trasmissione
di un unico adempimento obbligatorio, unificato, che ha
come destinatario il Registro delle Imprese della Camera
di Commercio competente. Pertanto, il titolare di impresa
individuale o il legale rappresentante di società
interessati ad avviare un’attività, dovranno
presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio
il Modulo “Comunicazione unica per la nascita d’impresa
(art. 9 D.L. 7/2007, converito nella legge n. 40/2007) SOLO
ed ESCLUSIVAMENTE per VIA TELEMATICA o su SUPPORTO INFORMATICO.

Allegato A |
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Allegato B |
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NUOVE
REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO
2010
ED IL MODELLO IVA 2010
L’Amministrazione finanziaria, nell’ambito
della c.d. “Manovra d’estate”, ha introdotto
specifiche disposizioni finalizzate al contrasto di indebite
compensazioni fiscali dei crediti IVA con altri tributi,
scoraggiandone quindi gli abusi con condizioni, modalità,
adempimenti rigorosi, contenuti nel D.L. n. 78 del 01/07/2009,
convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009.
Fino al 31/12/2009 sono mantenute le attuali modalità
di esercizio delle compensazioni del credito IVA.

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LIQUIDAZIONE
ACCONTO IVA 2009
Entro lunedì 28 dicembre 2009 (il 27 cade di domenica)
i soggetti IVA obbligati
agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico
devono versare l’acconto IVA 2009.
SOGGETTI INTERESSATI
Devono effettuare il versamento dell’acconto
IVA 2009: le ditte individuali, le società di persone,
le società di capitali, i lavoratori autonomi, ecc.
Cioè tutti i contribuenti IVA tenuti agli adempimenti
di liquidazione e versamento periodico IVA.
L’importo dell’acconto sarà scomputato
dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre)
o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
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Scadenza
SALDO ICI 2009
Entro mercoledì 16 dicembre 2009, scade il termine
previsto per il
versamento del SALDO I.C.I. dell’anno 2009
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI
Sono tenuti al pagamento dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.) i seguenti soggetti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli situati nel territorio dello Stato;
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso,
diritto di abitazione, superficie, enfiteusi) sugli immobili
sopra elencati;
- i locatari in caso di locazione finanziari (leasing);
- i concessionari di aree demaniali.
Se vi sono più proprietari o titolari di diritti
reali di godimento dello stesso immobile, l’imposta
deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Nello specifico:
- fabbricati: sono tali tutte le unità immobiliari
iscritte nel Catasto Edilizio Urbano e che producano un
proprio reddito. I fabbricati in possesso dei requisiti
di ruralità non sono assoggettati all’imposta.
- Aree fabbricabili: sono quelle utilizzabili a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi,
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione,
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità
di espropriazione per pubblica utilità.
- Terreni agricoli: sono quei terreni utilizzati per l’esercizio
di attività agricole (allevamento, coltivazione,
attività connesse).

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Scadenza
ACCONTI: IRPEF – IRAP – IRES di Novembre 2009
Entro lunedì 30 novembre 2009, scade il termine
previsto per il versamento del 2° acconto (o unica rata
d’acconto): SOGGETTI INTERESSATI
IRPEF ed IRAP = per le PERSONE FISICHE e le SOCIETA’
DI PERSONE, come, ad esempio:
snc, sas, Studi associati, imprenditori individuali, micro-aziende
personali (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi,
collaboratori dell’impresa familiare, soci persone
fisiche di srl trasparenti ex art. 116 – Tuir-, soc.
semplici, Enti equiparati.
Ed in generale le persone fisiche titolari di redditi dichiarati
nel mod. Unico PF, nonché i percettori di redditi
di pensione, di lavoro dipendente, che hanno presentato
il mod. 730/09, perché tenuti al versamento dell’acconto
in quanto titolari di redditi aggiuntivi (ad esempio, per
redditi per la seconda casa, per fitti, per collaborazioni,
per redditi fondiari, redditi diversi, compensi per prestazioni
professionali), e assimilati (ad esempio i separati che
percepiscono un assegno familiare.
Detti soggetti sono tenuti al pagamento dell’acconto
nella misura del 99% (il 40% è stato
versato a giugno (per IRPEF ed IRAP), oppure 79%
(con la riduzione del 20%) solo per l’IRPEF;
IRES ed IRAP = per le SOCIETA’ DI CAPITALI
(Srl, SpA, Sapa, Coop) e gli Enti (Consorzi, Fondazioni,
Associazioni) nella misura del 100% (il
40% è stato versato a giugno). Per tali contribuenti
non opera il beneficio della riduzione.

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P.E.C.
obbligatoria per i professionisti dal 29 novembre 2009
Entro il prossimo 29 novembre 2009 i professionisti
iscritti in Albi o elenchi sono obbligati a dotarsi di una
casella di posta elettronica (c.d. PEC) o di altro analogo
indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la
data e l’ora dell’invio e della ricezione, nonché
l’integrità di quanto inviato e darne comunicazione,
entro tale data, al relativo Ordine / Collegio.
Come
noto, l’art. 16 DL nr. 185 D.L. 29/11/2008, ha introdotto
l’obbligo, per le imprese costituite in forma societaria
(con esclusione quindi delle imprese individuali), per i professionisti
iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dello Stato
e per le Amministrazioni Pubbliche, di dotarsi di una casella
di Posta Elettronica Certificata (nota come PEC).
L’indirizzo
PEC deve essere comunicato:
- da
parte dei Professionisti (avvocati, ingegneri, architetti,
geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti
ed esperti contabili, ecc…) al rispettivo Ordine / Collegio
di appartenenza. Per tali soggetti la comunicazione va effettuata
entro il 29 novembre 2009.
Dopo
tale data l’Ordine professionale di appartenenza pubblicherà
in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente
dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli
iscritti e il relativo indirizzo PEC.
- da
parte delle società al Registro delle imprese.
Tale comunicazione va effettuata entro il 29-11-2011 qualora
le stesse siano già costituite al 29-11-2008, ovvero
all’atto dell’iscrizione al Registro stesso, se
costituite successivamente a tale data.
I professionisti,
primi soggetti tenuti a tale obbligo, dovranno pertanto scegliere
e stipulare un contratto con un Gestore abilitato
a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire
all’utente una casella di posta elettronica certificata
e le relative chiavi d’accesso per la lettura dei messaggi
in essa contenuti.
L’elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile
sul sito www.cnipa.gov.it
Molti ordini professionali hanno stipulato apposite convenzioni
con i gestori, consentendo così agli iscritti di dotarsi
dell’indirizzo PEC gratuitamente ovvero a condizioni
particolarmente vantaggiose.
Sarà quindi opportuno contattare l’ordine professionale
di appartenenza al fine di verificare la sussistenza di tale
servizio e le modalità di attivazione.
La funzione
del gestore sarà, oltre a quella di garantire l’autenticità
e l’integrità dei messaggi trasmessi, quella
di interporsi tra mittente e destinatario:
- comunicherà
e registrerà l’avvenuto (o fallito) invio del
messaggio da parte del mittente;
- comunicherà e registrerà la consegna (o la
mancata consegna) del messaggio al destinarlo.
Se il
mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica
delle operazioni svolte (conservata per un periodo di 30 mesi
a cura del gestore prescelto), consentirà la riproduzione
delle stesse, con lo stesso valore giuridico della ricevuta
originariamente rilasciata.
Premesso
che la PEC è il sistema attraverso cui è possibile
inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata
postale cartacea con ricevuta di ritorno, opponibile ai terzi
riguardo al giorno e all’ora, rispettivamente di spedizione
e di ricezione, è facile intravedere già alcuni
vantaggi.
Infatti i vantaggi dell’utilizzo della
PEC sono sostanzialmente legati al risparmio di tempo rispetto
all’utilizzo del mezzo postale tradizionale, senza escludere
il risparmio economico che per alcune realtà professionali
ed aziendali potrebbe essere non trascurabile. Inoltre tale
innovazione tecnologica, consente al fruitore una indubbia
semplificazione nei rapporti tra tutti i soggetti pubblici
e privati, ed una più oggettiva possibilità
di velocizzare ed ottimizzare i flussi operativi, e l’eliminazione
della carta.
E’
auspicabile che il ricorso all’utilizzo del servizio
della PEC possa essere richiesto, attivato anche dai privati
e non solo dagli operatori del settore professionale e aziendale.
Infatti anche il privato cittadino potrebbe trovare beneficio
dall’uso di tale mezzo di comunicazione: basti pensare
ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta
o l’invio di raccomandate, certificati, pagamenti, ecc..,
che ad oggi costringono il cittadino a tempi di attesa e disagi
di vario tipo (code alle poste, file agli sportelli pubblici,
ecc.) che, invece, potrebbero così essere ridotti o
meglio annullati.
Oltre a ciò, un più esteso impiego della PEC,
rappresenterebbe certamente un ostacolo all’attuale
fenomeno della diffusione di e-mail aventi contenuto inappropriato
(e spesso portatrici di virus informatici e/o di posta “spazzatura”),
ricevute dal destinatario senza alcuna tutela per lo stesso
circa la esizialità del messaggio medesimo.
Appare infatti evidente l’utilità della funzione
di intermediazione svolta dal Gestore prescelto, il quale,
come sopra già accennato, di fatto garantisce l’autenticità
e l’integrità dei messaggi trasmessi fungendo
così da filtro, tra mittente e destinatario.
Va evidenziato
però che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata
dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica
è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario
e non anche l’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo.
Poiché è dal momento della messa a disposizione
nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali
termini legali collegati alla natura del documento inviato,
sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti,
verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine
di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli
stessi.

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Il dott. Francioso risponde agli eventuali quesiti attraverso l'e-mail:
redazione@brindisinews.com
Le consulenze su questa pagina sono concesse a titolo gratuito.
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